I reati che più comunemente si consumano via social
Nell’era digitale in cui viviamo, comunicare è diventato sempre più semplice e veloce.
Ogni cosa pubblicata sul web e/o sui social o anche in una chat di gruppo di whatsapp può raggiungere un numero imprecisato di persone.
Il diritto penale italiano riconosce un’ampia gamma di condotte illecite commesse per mezzo dei social e di strumenti informatici: abbiamo, quindi, i reati informatici in senso stretto e i reati comuni commessi online in cui la rete è solo la modalità con cui reati già tipizzati si consumano.
Ci sono poi alcuni nuovi reati introdotti con leggi speciali: il cyberbullismo, introdotto con Legge n. 71 del 29/05/2017, ovvero “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, diffamazione, manipolazione, etc volti a isolare, danneggiare o a ridicolizzare il minore”; e il revenge porn (art. 612 ter CP) introdotto con L. 69/2019, ovvero “la diffusione illecita di foto o video con contenuto sessuale”.
Tra i reati più comuni che si consumano in rete ci sono:
- la sostituzione di persona (art. 494 CP)
- la truffa online (art. 640 CP)
- la frode informatica (art. 640 ter CP)
- lo stalking (art. 612 bis CP) che si verifica allorquando un soggetto, con condotte reiterate (almeno due episodi), minaccia o molesta altra persona in modo da procurarle un perdurante stato d’ansia e di paura, o da ingenerare il fondato timore per la incolumità propria o di un congiunto o di persone a lei legata affettivamente;
- la diffamazione aggravata (art. 595 CP)
L'art. 595 Codice Penale
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.”
Gli elementi costitutivi del reato di diffamazione
Gli elementi costitutivi del reato di diffamazione sono:
- l’offesa alla reputazione (ovvero l’onore)
La reputazione è la lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali di un individuo, e si concretizza quando ne è lesa l’immagine, l’onore, o il decoro; quado cioè si attenta a quel patrimonio di stima e fiducia che un soggetto ha costruito nel tempo e che qualifica la sua valutazione sociale.
L’idoneità a ledere l’onore e il rispetto di un individuo tramite l’utilizzo di espressioni offensive deve essere valutata in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore, alla coscienza sociale e al contesto nel quale le espressioni sono state pronunciate.
Un limite riguarda la comunicazione confidenziale che si ha quando l’agente trasmette la notizia in via riservata ad un’unica persona ed è quest’ultima che la diffonde a terzi contro la previsione o volontà dell’agente: in tal caso non vi è reato, per la mancanza di dolo generico.
ASPETTI PARTICOLARI
- La diffamazione se il fatto è vero
Il reato non richiede che il fatto sia falso, così che anche l’attribuzione di un fatto vero può essere diffamatoria se le modalità di espressione sono da considerarsi tali.
La verità rileva, quindi, sul piano delle scriminanti e rimanda al concetto di “verità oggettiva o putativa” dei fatti narrati.
- La individuazione dell’agente e del diffamato
La persona offesa non deve essere identificata nominativamente, ma basta che sia individuata anche per esclusione, ovvero attraverso l’analisi degli elementi oggettivi in cui si è realizzato il reato.
Se è facile individuare la persona offesa, più difficile è individuare l’autore del reato, non potendosi considerare come prova esclusiva il titolare dell’account da cui proviene il commento diffamatorio: occorre individuare, infatti, il cosiddetto “indirizzo IP” ovvero il codice numerico assegnato, in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, nel momento della connessione ad una determinata postazione del servizio telematico per poter individuare la linea.
- La comunicazione con più persone
E’ necessario che l’agente comunichi con almeno due persone oppure anche con una sola persona, ma con modalità tali da rendere altamente prevedibile la diffusione a terzi (Cassazione 26/04/2024 n.17326).
Detto ultimo elemento differenzia la diffamazione dall’ingiuria che è stata depenalizzata con la L. 7/2016, e che non prevedeva la pluralità di persone.
Una fattispecie particolare si ha quando l’agente pensa che la persona offesa sia assente, ma in realtà è presente: in tal caso non vi è reato.
LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
La portata dei social costituisce fenomeno così diffuso da avere reso necessario individuare degli elementi dissuasivi: oltre alla attribuzione di un fatto determinato, l’art. 595 C.P., al comma 3°, stabilisce che, quando l’offesa è stata arrecata a mezzo stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, è aggravata.
Tra i mezzi di pubblicità la giurisprudenza ha annoverato i social network.
Altra aggravante è la finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, resa con espressioni tali da rendere percepibile un concreto pericolo di comportamenti discriminatori.
Le esimenti del reato di diffamazione
Il diritto di critica e il diritto di cronaca
Esimenti sono il diritto di cronaca e di critica ex art. 51 CP in quanto manifestazioni della libertà di espressione di cui all’art. 21 della Costituzione.
Perché la esimente sia applicabile occorre:
- la verità dei fatti oggettiva o almeno putativa (è quella che emerge dalla attualità anche se successivamente si rivela falsa, perché frutto di un lavoro di verifica della notizia); questo si avvera, in particolare, quando si parla di cronaca giudiziaria;
-la pertinenza ovvero l’interesse pubblico alla notizia (perché giustifica la intromissione nella sfera privata dei soggetti);
-la continenza ovvero la forma proporzionata ed equilibrata della esposizione.
Talvolta è difficile individuare detto ultimo aspetto perché la critica può essere aspra e pungente,
Le esimenti si applicano anche rispetto a reati consumati in rete, ma il requisito della continenza viene esaminato con più rigore per la capacità dei social di raggiungere un numero sconfinato di persona.
Un’altra causa di esclusione del reato è la provocazione subita dal presunto diffamatore (art. 599 CP: “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti nell’art. 595 nello stato di ira determinata da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso”).
E, infine, il diritto alla difesa (art. 24 della Costituzione) che riguarda soprattutto l’attività giudiziaria.
La recensione via social
Un aspetto interessante è costituito dalle recensioni su internet, tripadvisor, google, etc.
Le recensioni non integrano automaticamente il reato di diffamazione, ma sono soggette agli stessi criteri che presidiano le esimenti.
I rimedi per la parte offesa
- Tutela in sede penale con richiesta di sequestro preventivo del sito o della pagina telematica.
- Azione risarcitoria in ambito civile con possibilità di avviare procedimento urgente per ottenere, in tempi brevissimi, la cancellazione del contenuto del post diffamatorio.
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Cod. Fisc. PCC GNE 57B28 L682Q – Partita I.V.A. 01388630129
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