OSSERVAZIONI SUI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

25/01/2018

L’art. 572 c.p. punisce chi, al di fuori dei casi di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, maltratti una persona della famiglia e comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte, con la reclusione da due a sei anni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3356/18, è intervenuta chiarendo che il reato si configura anche a convivenza cessata e, cioè, anche allorquando tra i coniugi sia intervenuta la separazione.
A parere della Suprema Corte la locuzione “una persona della famiglia o comunque convivente” ha la funzione di “includere altre forme di unioni familiari quali la convivenza di fatto, o altre unioni o comunità, a prescindere dal rapporto di coniugio e non legate da vincolo giuridico”.
La norma, infatti, “non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio ma qualunque relazione stabile che, per consuetudine e qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza di vincolo affettivo solidale, protezione reciproca e aspettative di mutua assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente proprie del nucleo familiare”.

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