RECLAMO AVVERSO NOMINA DI ADS - LA PREVALENZA DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE

04/09/2025

Con provvedimento 07/05/2025, il Giudice Tutelare del Tribunale di Varese aveva disposto la nomina di Amministratore di Sostegno sul solo presupposto che il beneficiario per la patologia, soprattutto di natura fisica, da cui era afflitto non fosse in grado di gestire autonomamente i propri interessi nonostante il sistema di deleghe da lui conferite ad una ristretta cerchia di persone.

La nomina di ADS era stata assunta nonostante il beneficiario, sentito a sommarie informazioni, avesse dato ampie e chiare spiegazioni sul proprio patrimonio e sulle modalità di gestione; e avesse manifestato vigorosamente la propria opposizione alla nomina.

Avverso il provvedimento veniva presentato il Reclamo che si trascrive, di esso evidenziando, in punto di diritto, la prevalenza del principio di autodeterminazione del soggetto rispetto alle necessità dello stesso:

                                                  “TRIBUNALE DI VARESE RECLAMO EX ART. 739 C.P.C.

avverso il provvedimento di nomina di ADS disposto dal Giudice Tutelare di Varese in data 16/06/2025 nel procedimento n. 3755/2024 V.G.

Il sig.  nato a  il , residente in , rappresentato ed assistito, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. Eugenio Piccolo di Varese (C.F.: PCC GNE 57B28 L682Q), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via G. Bagaini n. 15 - al cui indirizzo di posta elettronica certificata: eugenio.piccolo@varese.pecavvocati.it, la Cancelleria del Tribunale di Varese potrà eseguire le notifiche e le comunicazioni di rito ai sensi della L.80/05 – con il presente atto propone

                                                                            RECLAMO

avverso il provvedimento 16/05/2025 (doc. n. 1) di nomina a suo favore di Amministratore di Sostegno, comunicatogli dall’ADS Avv.  con lettera raccomandata pervenuta in data 08/07/2025 (doc. n. 2), per i seguenti

                                                                             MOTIVI

MANCANZA ELEMENTI A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO

GENERICITA’ E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE

Il Giudice Tutelare ha motivato la necessità della nomina di ADS richiamando, con motivazione generica, “le patologie soprattutto fisiche del sig.  che non gli consentono di gestire autonomamente i propri interessi”; e, in particolare che, nonostante egli si avvalga dell’ausilio di persone di sua piena fiducia, l’operato di tali figure non sarebbe effettivamente da lui controllato.

Quanto al primo motivo, non è stato specificato quali siano le patologie che impedirebbero al reclamante di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi né le (eventuali) difficoltà oggettive.

Vero è, viceversa, che l’esame del beneficiario, avvenuto in data 7/10/2024, ha fatto emergere nello stesso una assoluta lucidità e consapevolezza, espresse in modo chiaro e coerente, sia rispetto alla propria vita pregressa, sia rispetto alla quotidianità corrente.

Quanto al secondo motivo, non può non rilevarsi come dalla sommaria attività istruttoria – nel corso della quale sono stati sentiti sia il Dott. Ambrogio  che la moglie Marinella che, di fatto e in buona sostanza, si sono spontaneamente accollati l’onere dell’assistenza – sia emerso come tutte le spese sostenute siano state autorizzate dal beneficiario.

Questi, nel corso del suo esame, ha più volte specificato la consistenza del proprio patrimonio – immobiliare e di liquidità – precisando, quanto agli immobili, che la amministrazione viene da lui personalmente esercitata anche con riferimento ai pagamenti. Sostenere, pertanto, che il reclamante “non effettui una reale verifica dell’operato dei propri delegati” è una mera forzatura.

Il reclamante ha insistentemente ribadito di non volere alcun ADS ed ha ricondotto l’unico suo problema effettivo alla cura dell’abitazione ammettendo di avere necessità “di una signora che pulisca la casa due volte la settimana”.

Tale aiuto è stato, nel frattempo, individuato e le faccende domestiche vengono sbrigate due volte alla settimana da una signora che affianca e/o integra l’attività già svolta dalla sig.ra Marinella: con il che viene, di fatto, svuotata di ogni rilevanza la segnalazione fatta dal Comune di  nel ricorso ex art. 404 C.C., là dove il Responsabile dei Servizi alla Persona aveva evidenziato una situazione di degrado igienico sanitario (dovuto, in quel momento, alla convivenza con la madre sig.ra  che si era sempre opposta alla presenza di persone terze), non più riscontrato nel sopralluogo del 27/11/2024: la relativa relazione dà infatti atto del miglioramento delle condizioni igieniche dell’ambiente e dello stesso sig. , nonché della sua disponibilità alla verifica e alla relazione interpersonale con l’Assistente Sociale medesimo.

Sui presupposti di cui sopra, la nomina di ADS pare evidentemente errata non sussistendo alcuno degli elementi a presidio.

Lo stesso Giudice Tutelare, nelle premesse del decreto di nomina di ADS, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale per cui la misura deve adeguarsi alle esigenze del soggetto anche avuto riguardo al tipo di attività che deve essere compiuta per suo conto: che, nella fattispecie, è garantita proprio dalla disponibilità di una ristrettissima cerchia di persone che riscuote la piena e totale fiducia del sig.

La Suprema Corte, con l’ordinanza 29981/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di ADS l’equilibrio della decisione deve essere garantita dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata” tanto più ove di essa non si sia rilevata una limitazione della capacità di provvedere ai propri interessi.

E, ancora, l’istituto “non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuno ferma la necessità di limitare nella minore misura possibile la capacità di agire”.

Emerge nel ragionamento della Corte la rilevanza del principio dell’autodeterminazione quale valore fondamentale della dignità umana con la considerazione che “la volontà contraria all’attività della misura ove provenga da una persona pienamente lucida non può non essere tenuta in debito conto; e anche in caso di menomazioni soltanto fisiche, essa è compatibile con l’esplicazione di una volontà libera e consapevole, dunque non coercibile”.

                                                                             PQM

si rassegnano le seguenti

                                                                    CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo in composizione collegiale, adversis reiectis, disporre, per i motivi di cui in narrativa, la revoca della nomina di ADS a favore del sig  disposta dal Giudice Tutelare di Varese, Dott.ssa M. Recalcati, con decreto del 16/06/2025.

Si dichiara ai sensi dell’art. 9 comma V° della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 che il valore della causa è indeterminato e che, trattandosi di reclamo avverso il provvedimento di nomina di ADS, il contributo da versare è pari a € 98,00.

Si producono:

-provvedimento 16/06/2025 G.T. Dott.ssa M. Recalcati di nomina di ADS nel procedimento n. 3755/2024 V.G.;

-raccomandata datata 02/07/2025 da .

Varese, 09 Luglio 2025

AVV. EUGENIO PICCOLO”

Con Decreto di accoglimento del 02/09/2025, che si trascrive, il Tribunale di Varese ha revocato la misura.

“Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 27.8.2025, ha pronunciato il seguente

                                                                              DECRETO

il sig.  ha proposto reclamo avverso il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno in suo favore (decreto in data 7.5.2025 e successiva nomina dell’avv.   quale Ads del 16.6.2025). Ha dedotto che non erano state specificate nel provvedimento le patologie che gli avrebbero impedito di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi né le eventuali difficoltà oggettive; l’esame del beneficiario aveva fatto emergere nello stesso una assoluta lucidità e consapevolezza, espresse in modo chiaro e coerente, sia rispetto alla propria vita pregressa, sia rispetto alla quotidianità corrente; egli aveva più volte specificato la consistenza del suo patrimonio precisando, quanto agli immobili, che la amministrazione era da lui spontaneamente esercitata, sicché non vi erano elementi per ritenere che egli non effettuasse una reale verifica dell’operato dei propri delegati; . aveva riconosciuto di avere necessità di una persona che si occupasse della pulizia della casa, tanto che il problema igienico della abitazione, riscontrato dai servizi sociali nella visita domiciliare che aveva preceduto il deposito del ricorso ex art. 404 c.c., non era più stato riscontrato nel successivo sopralluogo del 27.11.2024 dopo il collocamento della anziana madre in un contesto residenziale; l’odierno reclamante aveva insistentemente ribadito di non volere alcun Ads e tuttavia non era stata adeguatamente privilegiato il suo diritto all’autodeterminazione, tanto più in assenza di una comprovata limitazione della capacità di provvedere ai suoi interessi.

All’udienza del 27.7.2025 sono comparsi il difensore della parte reclamante, il Sindaco pro tempore del Comune di  e l’amministratore di sostegno avv. , quindi il Collegio riservava la decisione.

                                                                                            ***

Il reclamo è fondato e va accolto.

E’ doveroso premettere che il procedimento di amministrazione di sostegno era stato promosso, a cura del responsabile dei Servizi alla persona del Comune di , nell’estate del 2024, a seguito della riscontrata situazione di degrado igienico sanitario dell’abitazione (in cui all’epoca viveva l’odierno reclamante unitamente all’anziana madre, non autonoma nelle attività della vita quotidiana e successivamente collocata in una struttura comunitaria) nonché delle difficoltà nella gestione del denaro da parte del sig.  segnalate dalle persone di fiducia di quest’ultimo nel corso di un incontro tenutosi presso il Comune di  in data 31 agosto 2024 (Cfr. ricorso depositato in data 10.9.2024, relazione della visita domiciliare del 29.8.2024 e ulteriore documentazione allegata al ricorso).

La situazione dell’abitazione, nei mesi successivi e dopo il ricovero della madre sig.ra  (in favore della quale è stata disposta l’apertura di amministrazione di sostegno) è decisamente migliorata, come risulta dalla relazione dei Servizi sociali del 27.11.2024. Nella visita domiciliare svolta in tale data il sig.  è stato cordiale e collaborante, bendisposto al dialogo, rispondendo ad ogni domanda rivoltagli, nonostante l’odore molto forte la casa si presentava più ordinata e anche lui aveva un aspetto migliore, anche la sua igiene personale sembra essere migliorata, ha riferito che la presenza della madre lo rendeva più stressato psicologicamente e non riusciva a comprendere quanto fosse importante l’ambiente che lo circonda, essendosi successivamente determinato ad accettare la presenza di un’altra figura che si occupa per tre volte alla settimana di sistemare e pulire la casa e di avere altresì programmato interventi di rimodernamento dell’immobile.

Dalla documentazione medica acquisita agli atti del giudizio non emergono franche patologie tali da compromettere in modo significativo la sua capacità di intendere e di volere, nonché di autodeterminarsi rispetto alle decisioni personali e patrimoniali. Dal referto del dott. Ambrogio , medico di fiducia, risulta una condizione di obesità, la presenza di un epitelioma spinocellulare e un importante uso di alcol (cfr. doc. allegato al ricorso). Il riscontro del medico di base dott. richiesto dal GT e acquisito agli atti nel dicembre 2024, attesta espressamente, all’esito dell’esame obbiettivo, la condizione di un paziente lucido, collaborante, orientato spazio/tempo, risponde a tono alle domande, timismo nella norma, al momento non evidenti disturbi comportamentali.

Ed invero  è risultato lucido e sufficientemente consapevole della propria

condizione, personale e patrimoniale, nel corso di entrambe le audizioni svolte avanti al giudice tutelare (7.10.2024 e 4.3.2025): ha confermato che la casa di  è mia e della mamma, non ho una pensione, vivo grazie alle entrate che ricavo dai miei immobili, per la pensione devo aspettare l’anno prossimo. Gli immobili li gestisco io e il mio geometra. Ho la palazzina ad  e due appartamenti a  Gestisco io tutti i pagamenti connessi alla mia casa, di percepire circa 2.500 euro mensili dagli affitti (cfr. verbale 7.10.2024).

Ha una fitta rete di supporto: la signora Marinella  costituisce la figura di quotidiano riferimento, unitamente al di lei marito dott. Ambrogio ; la gestione degli immobili è affidata al geom.  in forza di procura notarile, in atti, rilasciata nel dicembre 2017; la contabilità risulta gestita dallo Studio  di . I soggetti di riferimento per il sig.  (la signora Marinella , il dott. Ambrogio  e il geom. ), in sede di audizione avanti al GT, hanno tutti riferito la ritenuta capacità del  di gestirsi in economia, anche per le questioni economiche e, in particolare, la signora  ha dichiarato che  da un anno a questa parte è più attento alle spese, esce di meno quando lo accompagno io due volte alla settimana, sta attento a come usa i soldi. L’esame degli estratti conto trasmessi dalla Banca, in atti, pur dando atto di numerose spese, non evidenziano anomali spostamenti di denaro.

In tale contesto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per privilegiare la volontà e la ferma determinazione di , il quale ha reiteratamente e lucidamente dichiarato di non volere un amministratore di sostegno: “io non ho bisogno dell’amministratore di sostegno per questo poco di vita che mi rimane. Ho un cancro che mi sta portando alla fine. Io ho la mia Marinella che mi aiuta e che segue le mie cose. Il geometra che segue le mie cose. Io devo sempre sapere quello che fanno (ud. 4.3.2025) sono nato libero e voglio morire libero, senza amministratore di sostegno (ud. 7.10.2024)”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il reclamo sia meritevole di accoglimento, con conseguente revoca della misura dell’amministrazione di sostegno in favore di  nonché della conseguente nomina di Ads.

La natura del procedimento e l’esito dello stesso giustificano l’integrale compensazione delle spese.

                                                                                        P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e istanza rigettata, così dispone:

Accoglie il reclamo, per l’effetto,

Revoca la misura dell’amministrazione di sostegno disposta in favore di   (c.f.:  ) , nato a    il   , con ogni conseguenza di legge;

Spese compensate.

Manda la Cancelleria per la comunicazione e per i conseguenti adempimenti di legge.

Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 27.8.2025.

Il Giudice rel. est. dott.ssa Arianna Carimati

                                                                                  Il Presidente

                                                                                  Dott.ssa Elena Fumagalli”

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AVV. EUGENIO PICCOLO

Patrocinante in Cassazione
Cod. Fisc. PCC GNE 57B28 L682Q – Partita I.V.A. 01388630129

AVV. STEFANIA PICCOLO

Cod. Fisc. PCC SFN 64E46 L682K – Partita I.V.A. 02157720125
e-mail: avv.stefania-piccolo@libero.it
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AVV. SVEVA BENEDETTA DONADI

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AVV. FRANCESCA PICCOLO

Cod.Fisc. PCCFNC92A69L682X - e-mail: francescapiccolo.92@gmail.com