RIFORMA COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI: BREVI CENNI

28/07/2025

Dopo un lungo e contrastato percorso, le Camere hanno approvato, nel suo primo passaggio, il Disegno di Legge sulla separazione delle carriere dei Magistrati.

Tale Disegno prevede la distinzione tra Magistrati giudicanti e Magistrati inquirenti (i Pubblici Ministeri); due Consigli Superiori della Magistratura, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, l’uno per i Magistrati giudicanti, e l’altro per gli inquirenti; e, infine, la costituzione di una Alta Corte che avrà poteri disciplinari.

Dei due CSM fanno parte il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione che sono membri di diritto, mentre gli altri membri saranno tutti sottoposti a sorteggio per 1/3 da un elenco di Docenti Universitari in materie giuridiche ed Avvocati con almeno 15 anni di servizio da individuarsi in un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento; mentre per 2/3 saranno scelti tra i Magistrati giudicanti e requirenti.

I componenti resteranno in carica 4 anni; non saranno rieleggibili e non potranno essere iscritti in albi professionali né appartenere al Parlamento o a Consigli Regionali.

I CSM avranno competenze in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzione.

L’Alta Corte che, come detto, avrà poteri disciplinari, sarà composta da 15 membri, 3 dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra Professori universitari in materie giuridiche e Avvocati con almeno 20 Anni di professione; tre saranno estratti a sorte da un elenco stilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento tra coloro che abbiano i requisiti di cui sopra; 6 saranno estratti tra i Magistrati giudicanti e 3 tra i requirenti.

Il Presidente verrà eletto tra i laici.

I membri dell’Alta Corte restano in carica 4 anni e non sono rieleggibili.

La funzione è incompatibile con l’esercizio della professione di Avvocato e con la funzione di Parlamentare e/o Consigliere Regionale e/o di Governo.

L’Alta Corte fungerà da Giudice di Primo Grado in ambito disciplinare; i provvedimenti potranno essere impugnati dinnanzi ad essa in composizione diversa.

La riforma ha, tuttavia, avanti a sé un iter ancora lungo ed insidioso: trattandosi, infatti, di una modifica della Costituzione, il testo dovrà, ancora una volta, passare dalle Camere e, ove non ottenesse, in entrambe, la maggioranza di 2/3, dovrà essere oggetto di referendum confermativo, peraltro senza quorum.

Nelle aspettative del Governo il testo potrebbe diventare operativo nel 2027.

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