PIGNORAMENTO CASSETTE DI SICUREZZA

14/07/2025

Il recupero del credito da parte del creditore può avvenire attraverso l’espropriazione mobiliare, immobiliare, e presso terzi.

Tra i beni mobili pignorabili, forse non tutti sanno che rientrano anche le cassette di sicurezza in Banca.

E’ importante precisare che il pignoramento della cassetta di sicurezza (rectius: del contenuto) non è riconducibile alla espropriazione presso terzi, ma a quella mobiliare: le conseguenze sono meramente di ordine procedurale, dovendosi escludere che il creditore debba notificare l’atto di pignoramento anche all’Istituto di Credito.

Per conoscere se il debitore possegga una cassetta di sicurezza, è consentito accedere all’anagrafe tributaria interrogando l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 492 cpc: la richiesta di accesso è effettuata dall’Ufficiale Giudiziario mediante collegamento telematico diretto.

Terminata l’operazione, l’Ufficiale Giudiziario redige il verbale con l’esito raggiunto.

-IL PROCEDIMENTO-

Per poter procedere, il creditore, munito di titolo esecutivo, deve preliminarmente richiedere al Giudice l’autorizzazione per accedere e pignorare il contenuto della cassetta.

Raccolta l’autorizzazione, all’incombente provvede l’Ufficiale Giudiziario con l’assistenza del personale della Banca e del debitore, ove egli ritenga, dovendo egli essere informato del procedimento.

Se all’interno della medesima venga rinvenuto danaro o altri titoli di credito, il creditore ne potrà chiedere l’assegnazione nei limiti del proprio credito; se in essa, invece, si trovassero altri beni – normalmente gioielli e/o orologi – il creditore dovrà chiedere la vendita all’asta.

Se nella cassetta vengono rinvenute buste chiuse o sigillate, l’Ufficiale Giudiziario potrà aprirle solo se ragionevolmente ritenga che essa contengano valori pignorabili.

La procedura, in vigore da sempre e non modificata nella sua essenza dalla recente Riforma Cartabia, costituisce un limite per chi intendeva occultare il proprio patrimonio per sottrarlo alla garanzia dei creditori.

Da non confondere con l’espropriazione è l’apertura di una cassetta di sicurezza intestata ad un defunto.

L’apertura può avvenire solo con il consenso di tutti gli eredi e alla presenza di un Notaio o di un Funzionario dell’Agenzia delle Entrate che redige il relativo verbale inventariando il contenuto.

Il verbale dovrà poi essere allegato alla dichiarazione di successione.

In caso di disaccordo tra gli eredi, all’apertura della cassetta di sicurezza, l’avente interesse potrà rivolgersi al Giudice per ottenere la relativa autorizzazione.

 

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AVV. EUGENIO PICCOLO

Patrocinante in Cassazione
Cod. Fisc. PCC GNE 57B28 L682Q – Partita I.V.A. 01388630129

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Cod. Fisc. PCC SFN 64E46 L682K – Partita I.V.A. 02157720125
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AVV. SVEVA BENEDETTA DONADI

Cod.Fisc. DNDSDB83P44L682D - e-mail: sveva.donadi@libero.it

AVV. FRANCESCA PICCOLO

Cod.Fisc. PCCFNC92A69L682X - e-mail: francescapiccolo.92@gmail.com