ART. 158 C. 1 lett. “h” ter x. 5 CDS

13/06/2025

ART. 158 C. 1 lett. “h” ter x. 5 CDS

 

A seguito di contravvenzione ex art. 158 c. 1 lett. “h” ter c. 5 CdS, presentavo il seguente ricorso in opposizione:

“RICORSO

avverso il verbale di violazione al CdS V-523813/2024 del 20/12/2024 notificatogli in data 10/03/2025 con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 158 c. 1 lett. “h” ter c. 5 CdS perché “effettuava la sosta (o la fermata) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici senza effettuare operazioni di ricarica” (doc. n. 1) in quanto infondata in fatto e diritto per i seguenti

M O T I V I

1) Alla via XXXXX n. 4 in XXXXX, da tempo, è stata installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche: gli spazi ad essa antistanti sono individuati con segnaletica sul manto stradale di colore giallo (doc. n. 2: fotografia).

2) Sin dalla installazione, e ancora alla data odierna, la colonnina non è funzionante e i parcheggi antistanti sono liberamente utilizzati da autovetture (senza l’onere di pagamento del ticket, non essendo parcheggi blu; né con l’obbligo di esposizione di disco orario non essendo parcheggi bianchi.

Tali violazioni sono disciplinate dall’art. 157 CdS: trattasi, evidentemente, di fattispecie diverse da quella contestata).

3) Il giorno 20/12/2024, alle ore 17:00 circa, l’istante, avendo parcheggiato la propria autovettura Mercedes Benz targata XXXXX nello spazio antistante la colonnina non funzionante, veniva contravvenzionato per la violazione di cui al verbale che si oppone.

4) Ricevuto il preavviso di accertamento (doc. n. 3), il ricorrente in data 21/12/2024 inoltrava al Comune e/o Polizia Locale di XXXXX istanza di accesso agli atti (doc. n. 4) al fine di ottenere “il verbale di omologa e/o di funzionamento e/o di messa in funzione della colonnina di ricarica dei veicoli elettrici, nonché ogni altro documento comprovante la di essa funzionalità”.

La detta istanza, della quale veniva evidenziata l’urgenza al fine di beneficiare, eventualmente, del pagamento ridotto, veniva regolarmente presa in carico dal Comune di XXXXX (doc. n. 5), ma non veniva mai riscontrata.

5) In data 10/03/2025 veniva notificato il verbale di violazione che viene, con il presente ricorso, impugnato.

DIRITTO

La contravvenzione dovrà essere dichiarata nulla perché la colonnina non era funzionante (né in quel momento, né successivamente, né sino alla data odierna).

L’art. 158 c. 1 lett. “h” ter c. 5 CdS sanziona, infatti, il comportamento dell’automobilista che posteggia (o sosta) nello spazio giallo senza effettuare la ricarica, presupponendo, evidentemente, che la colonnina sia funzionante ed in condizioni di erogare il servizio.

La erogazione del servizio di ricarica – che costituisce la ratio della norma – non era, viceversa, possibile a causa della non funzionalità della colonnina: mancando, pertanto, la condizione / presupposto prevista dalla norma non vi può essere, evidentemente, alcuna contravvenzione da parte degli automobilisti.

Di contro, la impossibilità di ottenere il servizio di ricarica – il cui obbligo di assolvimento grava esclusivamente sul Comune – si è tradotta - e si traduce - in una grave violazione del diritto dei cittadini ad usufruire dei servizi ad essi destinati e che sono dai medesimi finanziati attraverso il versamento di imposte e tasse.

L’aver, addirittura, elevato contravvenzione per non avere potuto usufruire di un servizio (!!) costituisce un abuso la cui commissione e sussistenza sarà denunciata in altra sede.

- Non potrà rilevare – per sostenere la legittimità della contravvenzione – il tipo di alimentazione della vettura, non prevedendo l’articolo 158 CdS la detta fattispecie (sussistente, eventualmente, soltanto nella ipotesi nella quale la colonnina fosse stata funzionante e l’autovettura non fosse stata elettrica).

Per tutti questi motivi, l’istante rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, adversis reiectis, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

Sospendere per i motivi di cui in narrativa l’esecutività del provvedimento impugnato.

NEL MERITO

Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per i motivi di cui in narrativa.

Condannare il Comune di XXXXX ex art. 96 cpc nella misura ritenuta di giustizia.

Spese di lite rifuse.

IN SUBORDINE

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, anche in considerazione del comportamento omissivo del Comune e/o Polizia Locale di XXXXX rispetto alla richiesta formalmente indirizzata di accesso agli atti, ridurre la sanzione al minimo edittale.  

IN VIA ISTRUTTORIA

- Ordinare al Comune di XXXXX, ex art. 210 cpc, la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologa e/o il funzionamento della colonnina per la ricarica elettrica sita in XXXXX, via  XXXXX; nonché ogni altro documento tecnico e amministrativo attestante la data di messa in funzione della colonnina e del corretto e regolare funzionamento.

- Ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante del Comune di XXXXX / Polizia Locale, e per testi sui capitoli di cui in narrativa qui da intendersi ritrascritti e preceduti da “vero che” espunto ogni giudizio.

Con riserva di indicare i testi.

Con ogni più ampia riserva”

In pendenza di giudizio, e successivamente alla costituzione in giudizio, la Polizia Locale provvedeva all’annullamento in autotutela della contravvenzione chiedendo, peraltro, in considerazione della cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite ovvero la sua limitazione ai soli esborsi sostenuti dal ricorrente.

Osservato che non vi era motivo per derogare alle ordinarie norme a presidio del principio di soccombenza, e, nel merito, che non vi era stata, da parte del Comune, istanza per la chiamata di terzo, insistevo ed ottenevo condanna del Comune alla rifusione delle spese legali in € 250,00 oltre accessori.

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AVV. EUGENIO PICCOLO

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Cod. Fisc. PCC GNE 57B28 L682Q – Partita I.V.A. 01388630129

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AVV. FRANCESCA PICCOLO

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