ACERBI – JUAN JESUS: BREVE COMMENTO AL PROVVEDIMENTO

27/03/2024

Molto clamore sta destando la decisione del Giudice Sportivo di non punire Acerbi per l’insulto rivolto a Juan Jesus, a dire di quest’ultimo gravemente discriminatorio.

Il provvedimento è stato fondato sul mancato raggiungimento della prova relativa alla frase proferita da Acerbi e al suo contenuto discriminatorio per non avere individuato la Procura Federale, nel corso dell’attività di indagine, nemmeno alcun elemento “indiziario esterno diretto e indiretto” a confermare la tesi di Juan Jesus.

La indignazione che la decisione ha sollevato può essere comprensibile se manifestata dal tifoso, ma è ingiustificata se il provvedimento viene esaminato alla luce dei principi di diritto generale – e non a quelli del mero diritto sportivo – dai quali ultimi il Giudice Sportivo, con decisione coraggiosa, si è discostato, in contrapposizione con decisioni precedenti di tenore opposto fondate sulla sola probabilità della sussistenza della natura discriminatoria delle frasi.

Il Giudice Sportivo, nel caso in questione, ha fatto buon governo dei principi di diritto per cui la responsabilità deve essere quantomeno credibilmente accertata e ragionevolmente motivata anche in relazione dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del denunciante (tanto più, come nel caso di specie, se il referto arbitrale non contenga alcun elemento utile alla decisione), nella fattispecie risultato totalmente inesistente.

D’altra parte, ove il Giudice Sportivo fosse pervenuto, in mancanza di alcun elemento, ad una dichiarazione di responsabilità di Acerbi, si sarebbe generato un paradossale contromeccanismo del principio di discriminazione peraltro, ora, a danno di Acerbi.

L’episodio, oltre che in linea con i principi di diritto generale, consentirebbe di introdurre una ulteriore riflessione sulla autonomia del diritto sportivo rispetto al diritto ordinario, troppe volte fondata su sovrastrutture di pensiero ed applicazioni deboli e non garantistiche dei diritti delle parti coinvolte.

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