ACTIO CONFESSORIA SERVITUTIS: ONERE PROBATORIO - COSTITUZIONE SERVITU’ PER USUCAPIONE O DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA: PRESUPPOSTI

26/03/2024

Con la Sentenza n. 876/2023 pubblicata il 14/06/2023 il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato sulla domanda attorea di accertamento ex art. 1079 c.c. dell’esistenza di servitù di passo gravante sul terreno confinante.

A fronte della opposizione svolta dal convenuto fondata sulla inesistenza di alcuna servitù di passaggio ovvero del suo mancato esercizio, il Tribunale ha ricordato che l’onere probatorio grava sull’attore affermando: “Al riguardo, per giurisprudenza costante, l’attore che agisce in “confessoria servitutis”, ai sensi dell’art. 1079 c.c., ha l’onere di provare l’esistenza del relativo diritto – presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 18890/14) – mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. c.c.), non essendo all’uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti la cui esistenza non rappresenta, “ipso facto”, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ., Sez. II, n. 12008/04; Cass. n. 8527/1996; Cass. n. 2659/1999; Cass. n. 9138/1993; Cass. n. 5396/1985 e, da ultimo, Tribunale Rieti sez I, 10/11/2021, n. 584).

Pertanto, qualora delle risultanze processuali emerga il solo requisito obiettivo dell’apparenza, vale a dire l’esistenza in loco di una strada o di altra opera idonea che colleghi il fondo dominante con una pubblica via attraverso il fondo ritenuto servente, non può inferirsi raggiunta la prova dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio con veicoli o autoveicoli, in mancanza di un possesso ultraventennale (Cass. n. 2659/1999). Allo stesso modo, la semplice esistenza della strada non consente di ritenere costituita la servitù ex art. 1062 c.c.

Nella specie, considerato che è pacifico che il fondo degli attori non è intercluso (anzi, dalla CTU emergeva che la strada più breve per accedere al compendio di proprietà……………….è quella attraverso il cancello carraio posto in affaccio verso la pubblica Via XXV Aprile di ………………..) e che non veniva contrattualmente costituita alcuna servitù, deve accertarsi l’eventuale costituzione per usucapione o destinazione del padre di famiglia.”

………… omissis…………

“I presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sono indicati da costante giurisprudenza nel senso che, per aversi tale fattispecie acquisitiva, occorre: a) che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l’uno rispetto all’altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale; b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario; c) l’esistente di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (C. 14292/2017); d) l’assenza di disposizioni relative alla servitù (C. 3389/2009; C. 5699/2001; C. 3399/1999; C. 277/1997).”

 

 

Condividi il post:

AVV. EUGENIO PICCOLO

Patrocinante in Cassazione
Cod. Fisc. PCC GNE 57B28 L682Q – Partita I.V.A. 01388630129

AVV. STEFANIA PICCOLO

Cod. Fisc. PCC SFN 64E46 L682K – Partita I.V.A. 02157720125
e-mail: avv.stefania-piccolo@libero.it
avvstefaniapiccolo@pec.ordineavvocativarese.it

AVV. SVEVA BENEDETTA DONADI

Cod.Fisc. DNDSDB83P44L682D - e-mail: sveva.donadi@libero.it

AVV. FRANCESCA PICCOLO

Cod.Fisc. PCCFNC92A69L682X - e-mail: francescapiccolo.92@gmail.com