CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 15/18 E SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA 2.05.19

17/05/2019

A seguito di ricorso presentato da un cittadino della Guinea, che aveva domandato in via d’urgenza l’accertamento del suo diritto alla residenza e iscrizione anagrafica in un paese della provincia, il Tribunale di Bologna con sentenza 2.5.19 ordinava al Sindaco la annotazione nel registro della popolazione residente nel Comune interessato.

La sentenza ha fatto molto discutere essendo stata letta come una contrapposizione con la Circolare 15/18 del Ministero dell’Interno in virtù della quale il permesso di soggiorno conseguente alla richiesta di protezione internazionale non costituisce titolo per l’annotazione all’Anagrafe.

Il contrasto tra il provvedimento giudiziario e la Circolare Ministeriale è peraltro soltanto apparente.

Ed infatti, il Tribunale di Bologna, attraverso un articolato procedimento interpretativo ha chiarito che la fonte normativa non contiene un esplicito divieto di iscrizione dei richiedenti all’anagrafe dei residenti, ma stabilisce soltanto che il permesso di soggiorno per la protezione internazionale non costituisce titolo idoneo per l’annotazione.

Ad una più attenta riflessione emerge infatti come nell’ordinamento vigente non sono previste situazioni di fatto che costituiscano, di per sé sole, titolo idoneo per l’inserimento in anagrafe.

Ne deriva, pertanto e conseguentemente, che, ai fini dell’iscrizione del richiedente nel registro dell’anagrafe occorre avviare un procedimento che accerti la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della domanda.

E ciò sul presupposto che l’art. 2 della Costituzione riconosce anche allo straniero presente nel territorio i diritti fondamentali della persona previsti dalle norme del diritto interno; dalle Convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionali.

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