CIRCONVENZIONE DI INCAPACE (ex art. 643 CP)

26/09/2023

In data 28/12/2022 la Signora XXXX veniva rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 643 CP “perché, per procurare a sé un profitto, abusando dei bisogni e dello stato di infermità mentale di XXXX consistito in un “grave disturbo psicotico caratterizzato clinicamente da una persistente attività delirante di tipo persecutorio e mistico e da disorganizzazione del comportamento” di cui è portatore sin dal 2005 – disturbo tale da essere riconoscibile all’uomo medio, induceva l’uomo a compiere atti di disposizione patrimoniali per lui pregiudizievoli consistiti nel donarle l’autovettura XXXX tg XXX a lei intestata, nonché l’autovettura tg XXX”.

Ad esito del giudizio preliminare, cui ho partecipato quale difensore di fiducia, ottenevo assoluzione ex art. 425 CP perché il fatto non costituisce reato sulla scorta di considerazioni che, prima ancora che nel merito, hanno riguardato profili di criticità in punto di diritto.

Ed invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto e da considerarsi ormai pressoché univoco, gli elementi costitutivi del reato sono costituiti da:

1) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo del reato;

2) la riconoscibilità di tale condizione da parte dell’uomo medio;

3) l’attività di induzione esercitata dall’autore del reato nei confronti del soggetto passivo.

La minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo non va ricondotta allo stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente quello, assai meno invasivo, dell’indebolimento della sua capacità volitiva tale da ridurne l’autonomia decisionale.

Tale fragilità psicologica del soggetto passivo deve essere riconoscibile dall’uomo medio; deve cioè costituire un fatto notorio ovvero concretarsi in comportamenti tali da generare quantomeno il sospetto sulla autonomia decisionale del soggetto.

In questo senso, elementi indicativi potranno trarsi dalle modalità di relazione del soggetto passivo nei rapporti coi terzi; dalla sobrietà o meno del linguaggio; dalla contraddittorietà di comportamento assunto all’interno della stessa cerchia di persona; dagli eccessi del linguaggio e dei toni; dalla prodigalità in rapporto alle effettive condizioni economiche.

Ed, infine, è necessario che l’autore del reato influisca sul processo di formazione della volontà del soggetto passivo determinandolo o rafforzandolo attraverso una attività di persuasione, suggestione o pressione morale.

Deve trattarsi, peraltro, di attività apprezzabile, così da doversi escludere che la semplice richiesta priva di insistenza possa costituire induzione.

Riferimenti giurisprudenziali: - Cassazione n. 13968/2018

    - Cassazione n. 19739/2018

    - Cassazione n. 17709/2022

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