LA SOCIETA' BENEFIT

23/03/2022

LO STATUTO

Come detto, possono diventare “benefit” tutte le società di capitali, escluse le srl perché l’atto costitutivo standard non consente introduzioni in modifica.

La qualifica deve risultare dallo statuto che deve individuare in modo quanto più specifico possibile i portatori d’interesse ed il beneficio comune a tutela della trasparenza; nello statuto va anche individuato il Responsabile del progetto il cui compito principale è individuare il percorso che consenta la sintesi tra gli interessi dei soci e quello dei fruitori del beneficio (art. 1 c. 380).

E’ previsto nello statuto che alla fine di ogni anno venga redatta una “Relazione annuale riassuntiva dell’attività svolta” (art. 1 c. 382), da rendere pubblica; ed una relazione sugli impatti generati, da allegare al bilancio, suddivisa nelle 5 aree previste dalla legge: 1) governance; 2) lavoratori; 3) altri portatori d’interesse; 4) ambiente; 5) comunità.

Ed, infine, la società benefit è sottoposta al controllo della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per il caso in cui non persegua, o persegua in modo non trasparente, il beneficio comune

GLI ASPETTI FISCALI

Il trattamento fiscale costituisce uno degli aspetti più controversi della società benefit, non avendo la L. 208/15 chiarito, in modo chiaro e lineare, se i costi e gli oneri destinati al soddisfacimento degli scopi sociali, siano detraibili in quanto “inerenti”.

Il principio di inerenza non ha alcuna sua definizione specifica: l’Amministrazione Finanziaria, con numerose risoluzioni ha chiarito che l’inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso alla attività di impresa; e la Cassazione con sentenza n. 6502/2000 ha precisato che “la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito è consentita se relativa alla attività di impresa in senso ampio, il cui ambito di operatività deve valutarsi in rapporto a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere”.

Questo orientamento è stato modificato dall’Ordinanza n. 450 del 2018 con cui la Suprema Corte ha fissato tre elementi essenziali:

  • L’art. 75 e 5 TUIR, ai quali la inerenza sino a quel momento veniva ricondotta, in realtà, si riferiscono alla indeducibilità di costi relativi a ricavi esenti (che è profilo ulteriore dell’inerenza).
  • La non attualità della definizione dell’inerenza come possibilità di arrecare direttamente e indirettamente una utilità alla attività di impresa (perché pone erroneamente un legame tra il costo e l’attività di impresa secondo un parametro di utilità).
  • La conferma che l’inerenza va apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ad alcuna utilità.

La tesi della Corte ha trovato estimatori e critici, lasciando così spazio ad interpretazioni applicative non univoche.

 

 

Condividi il post:

AVV. EUGENIO PICCOLO

Patrocinante in Cassazione
Cod. Fisc. PCC GNE 57B28 L682Q – Partita I.V.A. 01388630129

AVV. STEFANIA PICCOLO

Cod. Fisc. PCC SFN 64E46 L682K – Partita I.V.A. 02157720125
e-mail: avv.stefania-piccolo@libero.it
avvstefaniapiccolo@pec.ordineavvocativarese.it

AVV. SVEVA BENEDETTA DONADI

Cod.Fisc. DNDSDB83P44L682D - e-mail: sveva.donadi@libero.it

AVV. FRANCESCA PICCOLO

Cod.Fisc. PCCFNC92A69L682X - e-mail: francescapiccolo.92@gmail.com