LA SOCIETA' BENEFIT

22/03/2022

 CONSIDERAZIONI GENERALI

La grave crisi economica in cui il Paese da oltre due anni è precipitato è, come noto, ampiamente – ma non esclusivamente – riconducibile alla pandemia che dall’inizio del 2020 ha flagellato il mondo e che, ora, è stata segnata dalla guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell’Occidente attraverso la scellerata invasione dell’Ucraina.

In questo contesto, e accantonate, ove possibile, le emotività derivanti dalla drammaticità delle vicende, si avverte la improcrastinabile necessità per ciascuno di “misurarsi” con un nuovo sistema sociale, nel quale sintetizzare, nella forma più armonica possibile, le finalità personali di benefici economici e sociali con quelle collettive e universali, di ripristino dei valori smarriti sui quali costruire un nuovo sistema di regolamentazione dei rapporti interpersonali che esprimano libertà, democrazia e tolleranza, ovvero ciò che è stato in questo periodo accantonato in nome di logiche di emergenza che prevalendo anche su diritti costituzionalmente garantiti, hanno generato e/o amplificato il disagio sociale.

Questa rivisitazione dei comportamenti se applicata in ambito imprenditoriale potrebbe ora implementare il modello delle cosiddette “società benefit” (alla fine del 2021 se ne contavano poco meno di 1.000) introdotto, mutuandolo dagli USA, dalla L. 208/15 (legge di stabilità).

Trattasi di società di capitali (escluse le srl) che prevedono statutariamente la destinazione di parte del lucro conseguito – che rimane lo scopo irrinunciabile – a fini sociali.

Non si tratta solo e semplicemente di rendere, per così dire, “gentile” l’esercizio d’impresa, quanto, piuttosto, di costruire una organizzazione sistematica di lavoro che, impattando in modo positivo sulla società civile nelle sue molteplici manifestazioni (cosiddetti “portatori di interessi”: ambientale, territoriale, infrastrutturale, del terzo settore), crei le condizioni per garantire alla società un futuro solido e duraturo perché più sostenibile, i portatori di interesse diventano pertanto “parte” della attività di impresa: il loro perseguimento determina, da un lato, la valorizzazione del patrimonio, riducendo l’imprevedibilità della mancanza di programmazione e le relative conseguenze economiche; e, dall’altro, garantisce, e consolida, un futuro sempre sostenibile.

Nella L. 208/15 si parla di “beneficio comune”, tale intendendosi – ex art. 1 c. 378 lett. a) – il perseguimento di effetti positivi, ovvero la riduzione di effetti negativi sui beneficiari indicati nell’oggetto sociale in ottica propositiva, trasparente e migliorativa.

Questa forma organizzativa, in quanto sottoposta a rigorose procedure di costituzione e di verifica, costituisce una sorta di scudo protettivo anche per la società rispetto ad eventi endo societari, obbligandola alla individuazione di obbiettivi sostenibili e raggiungibili con trasparenza.

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