RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: LE MISURE CHE ENTRERANNO IN VIGORE DAL 22/6/2022

31/01/2022

La Riforma del Processo Civile contiene alcune misure, relative al diritto di famiglia e alle esecuzioni, che entreranno in vigore a partire dal 22.06.2022.

Nell’ambito della separazione dei coniugi ed affidamento dei figli la convenzione di negoziazione assistita - cui i coniugi posso già accedere per la loro separazione consensuale viene estesa anche ai procedimenti avanti ad oggetto:

- le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;

- le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio;

- l’assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;

- la modifica delle decisioni sui punti ante esposti già in vigore;

- gli alimenti dovuti ex art. 433 Cod. Civile.

Nel caso di insorgenza di contrasti tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento dei figli, il Giudice potrà porre a carico della parte inadempiente il pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento: trattasi di sanzione che si ispira all’articolo 614 bis del Codice di Procedura Civile intitolato “misure di coercizione indiretta”.

Per quanto riguarda l’espropriazione forzata presso terzi viene introdotto l’obbligo per il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione apposta nell’atto di pignoramento, di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con la indicazione del numero di ruolo della procedura; e, eseguita la notifica, di provvedere al deposito del relativo avviso nel fascicolo dell’esecuzione.

Trattasi di adempimento la cui omissione, ovvero il ritardo, determinerà l’inefficacia del pignoramento.

 

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AVV. EUGENIO PICCOLO

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