AFFIDAMENTO PARITARIO: ELEMENTI OSTATIVI

06/08/2020

Il Tribunale di Varese, con Decreto 26.06.2020, ha affrontato la questione dell’affido paritario dei minori e la sua preferibilità, o meno, rispetto all’affido condiviso, con ogni conseguente effetto in punto di concorso al mantenimento.

Nell’ambito di procedimento ex art. 337 ter e sexies c.c., il padre aveva insistentemente richiesto l’affidamento paritario dei figli con la suddivisione assolutamente precisa – 3 giorni e mezzo, per ciascun genitore – del tempo di loro permanenza presso ciascuno di loro; e, quale conseguenza diretta, il mantenimento diretto ed esclusivo, da parte di ciascun genitore, dei figli nei relativi periodi di permanenza.

Tale richiesta era stata contrastata dalla madre da me assistita, oltre che per motivi di ordine pratico, anche per motivi di ordine giuridico legati, in particolare, alla interpretazione del concetto di “affido paritario” del quale era stata contestata, quale elemento caratterizzante, la durata dei tempi di permanenza, come ex adverso sostenuto, rilevando, viceversa, la “intensità” della stabilità affettiva e sociale della relazione figli / genitori, tale aspetto non inficiando il principio di bigenitorialità nella sua essenza intrinseca.

Il Tribunale aveva pertanto dato ingresso a CTU che, attraverso un articolato percorso aveva condotto l’ausiliario a prospettare il collocamento paritario con rigorosa suddivisione equa di tempi, quale migliore espressione del rapporto di bigenitorialità (fondandolo, assai probabilmente, più sul clamore mediatico conseguito al DDL Pillon, che all’effettivo e concreto beneficio per i minori).

Il Tribunale, chiamato ad esaminare posizioni così diametralmente opposte e, pur in presenza di CTU favorevole al collocamento paritario, ha, viceversa, applicato l’Istituto dell’affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, ritenendo la detta soluzione più tutelante per i minori per ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e per assicurare ad essi il miglior sviluppo della loro personalità, da valutarsi con giudizio prognostico circa le capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio e anche con riguardo alla capacità di relazione affettiva, e all’apprezzamento della personalità del genitore.

Con tale decisione, il Tribunale di Varese ha pertanto aderito all’orientamento ormai univoco della Suprema Corte, in forza del quale il diritto alla bigenitorialità non è compromesso nel caso di collocazione dei minori presso i genitori per tempi anche assai diversi tra loro.

Condividi il post:

AVV. EUGENIO PICCOLO

Patrocinante in Cassazione
Cod. Fisc. PCC GNE 57B28 L682Q – Partita I.V.A. 01388630129

AVV. STEFANIA PICCOLO

Cod. Fisc. PCC SFN 64E46 L682K – Partita I.V.A. 02157720125
e-mail: avv.stefania-piccolo@libero.it
avvstefaniapiccolo@pec.ordineavvocativarese.it

AVV. SVEVA BENEDETTA DONADI

Cod.Fisc. DNDSDB83P44L682D - e-mail: sveva.donadi@libero.it

AVV. FRANCESCA PICCOLO

Cod.Fisc. PCCFNC92A69L682X - e-mail: francescapiccolo.92@gmail.com